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La riforma del mercato del lavoro è stata pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale (GU n. 153 del 3 luglio 2012  – Suppl. Ordinario n.136): entrerà in vigore il 18 luglio p.v.   il testo (legge 28 giugno 2012, n. 92) che cambia  le regole su assunzioni e licenziamenti in Italia dopo 40 anni.
Dal primo gennaio 2013, invece, entrano in vigore i nuovi ammortizzatori sociali come l’assicurazione per l’impiego (ASPI).
La Riforma è composta di 4 articoli su contratti e licenziamenti, ammortizzatori sociali e mercato del lavoro.
Tante sono le novità in essa contenute in tema di flessibilità in uscita e in entrata e di garanzie del lavoratore. Riportiamo qui di seguito le principali.

Flessibilità in entrata
Per quanto riguarda la disciplina dei contratti, sarà possibile per il datore di lavoro non indicare alcuna causale per il primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, senza alcun tipo di proroga e solo per i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della norma. In alternativa alla durata dei 12 mesi, solamente un contratto collettivo potrà prevedere la cancellazione della causale del contratto a termine, ma nel limite del 6% della forza lavoro presente nell’unità produttiva. Il lavoratore potrà continuare a svolgere le prestazioni anche dopo il termine fissato dal contratto, purché entro nuovi limiti di 30 giorni (per contratti di 6 mesi) e 50 giorni (per contratti superiori a 6 mesi) e previa comunicazione al Centro per l’Impiego.  Le ripetizioni del contratto con lo stesso lavoratore potranno esserci con un’interruzione minima di 60 giorni (contratti inferiori a 6 mesi) e 90 giorni (superiori), ridotto a 20-30 giorni per i contratti collettivi. Scatta una sanzione da 400 a 2400 euro nel caso in cui il datore di lavoro dimentichi di effettuare la comunicazione di avvio della “chiamata” per il lavoro intermittente alla Direzione territoriale del lavoro  competente per il territorio. Previsto poi un aumento contributivo dell’1,4% a partire dal 2013 e l’introduzione del contratto di somministrazione a termine ai fini del raggiungimento dei 36 mesi, fino ad oggi escluso.
L’apprendistato sarà il contratto principale d’ingresso al mondo del lavoro, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi, salvo contratto a tempo determinato per lavori stagionali, e non potranno essere assunti più di 3 apprendisti per ogni due lavoratori qualificati, ad esclusione delle imprese artigiane e limitatamente alle imprese con più di 9 dipendenti. Frenato l’utilizzo di partite Iva nei rapporti di lavoro, le cui prestazioni sono da considerarsi come collaborazione a progetto in presenza di almeno due delle seguenti condizioni: durata della collaborazione superiore a 8 mesi nell’anno solare; ricavi da collaboratore superiori all’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nello stesso anno solare; il prestatore ha una postazione fissa di lavoro presso il committente. La presunzione di co.co.pro. non opera qualora la prestazione lavorativa sia connotata da esperienze teoriche di grado elevato acquisite con percorsi formativi, o venga svolta da soggetti con un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Flessibilità in uscita
Il nuovo articolo 18 riduce drasticamente  i casi di reintegro per motivi economici, estendendo l’indennizzo tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità. Soltanto nel caso in cui il giudice accerti la “manifesta” insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo, ovvero economico, la riforma prevede ancora l’applicazione per il licenziamento disciplinare (reintegro e risarcimento tra 2,5 e 12 mensilità). In caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, gli eventuali vizi della comunicazione preventiva (la lettera con cui il datore di lavoro avvisa i sindacati dell’azione e ne illustra le motivazioni) potranno essere sanati mediante accordo collettivo siglato in corso di procedura in modo da ridurre il pericolo che una contestazione possa invalidare l’intera procedura. Per i casi di impugnativa di licenziamenti individuali e collettivi si provvederà a riservare una corsia preferenziale sul piano processuale al fine accelerare i tempi rispetto all’ordinario andamento del processo del lavoro.

Ammortizzatori
La disciplina più rivisitata dal governo è quello di sostegno al reddito, contenuta nell’articolo 2 e denominata Aspi  (assicurazione sociale per l’impiego). Destinata a sostituire le forme di tutela attualmente in vigore (indennità di mobilità e disoccupazione), il sussidio sarà esteso ad apprendisti, artisti e dipendenti a termine della Pa che possiederanno anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contributi nell’ultimo biennio. L’Aspi sarà finanziato dalle aziende all’1,31% per contratti a tempo indeterminato e oltre l’1,31% per quelli a tempo determinato,  con i contributi che dovranno essere versati per la cessazione dei rapporti (escluse le dimissioni). L’erogazione durerà 12 mesi fino ai 54 anni e 18 mesi dai 55 in poi. A partire dal 2016 inoltre, si chiederà a datori di lavoro e lavoratori non tutelati dalla cassa d’integrazione di finanziare lo strumento che gli consentirà, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito. Entro 6 mesi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, dovranno stipulare intese per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Intanto possono già essere richiesti sussidi cococo dai lavoratori in regime di monocommittenza che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito complessivo inferiore a 20 mila euro, con un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi e che abbiano versato almeno 4 mensilità nell’anno precedente.

Altre novità
Tra le altre novità, un accordo tra Governo e Regioni per corrispondere una congrua indennità agli stagisti, misure per il monitoraggio sull’attuazione del Ddl, sanzioni fino a 30 mila euro per i datori di lavoro che abusano del foglio di dimissioni in bianco e previsione di congedi di paternità obbligatori.

Alleghiamo il testo  della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e un articolo che illustra i tempi di entrata in vigore dei  vati istituti contrattuali e processuali interessati dalla riforma del lavoro che cambieranno volto in momenti diversi.

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